Art. 5.
(Contratti di apprendistato).

      1. Nel caso della stipulazione di un contratto di apprendistato, si deve agevolare l'inserimento professionale della lavoratrice mediante l'acquisizione di competenze tecniche ad alto contenuto innovativo che, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche derivanti all'interessata dall'infortunio sul lavoro di cui è stata vittima, adeguino le capacità professionali della medesima al contesto produttivo e organizzativo esistente.
      2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di apprendistato deve prevedere almeno due corsi di centocinquanta ore di formazione a favore della lavoratrice.